Agli oggetti della legge penale, Secondo armi s'intendono: 1° quelle per rivoltellata e tutte le altre la cui assegnazione naturale e' l'offesa alla persona; 2° tutti a esse strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge proibito il porto Per mezzo di procedura totale, ossia senza giustificato cagione. Sono https://techonpage.com/story3877541/i-principi-fondamentali-della-reati-abuso-del-diritto